FINR
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L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, attivo da venticinque anni nel settore della formazione e dell'aggiornamento, ha dato vita a una Scuola di Naturopatia finalizzata a formare i Naturopati, ovvero gli operatori del benessere. Vista la relativa novità di questa figura professionale non-medica e la mancanza di una definizione chiara del suo ambito operativo, l'Istituto ha ritenuto opportuno creare una Federazione che riunisca i Naturopati diplomati e in formazione presso la Scuola, delinearne il profilo stilando un “Mansionario del Naturopata” nonché un “Codice Deontologico” della Scuola di Naturopatia, un "profilo del naturopata" e un "consenso informato" da far leggere e firmare ai clienti.
E' pronta la domanda d'iscrizione alla FINR per il 2010. Scaricala qui sotto
La documentazione per i nuovi iscritti alla scuola è scaricabile a fondo pagina (scheda d'iscrizione naturopata in formazione*, mansionario e codice deontologico, statuto, profilo e consenso, modalità fiscali e normative, diciture corrette, fac simile dell'assicurazione)
*IMPORTANTE: la scheda d'iscrizione in formazione va scaricata, compilata e restituita ai propri tutor dai nuovi iscritti come dagli iscritti ai secondi e terzi anni.
Presentata in Senato una nuova Proposta di legge sulla Naturopatia
Il 3 maggio 2010 è stato presentata alla Presidenza del Senato della Repubblica un progetto di legge avente come oggetto le "norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata"
La proposta prende avvio dalla constatazione del vuoto normativo italiano rispetto alla naturopatia. A nostro avviso il progetto descrive correttamente il naturopata come figura non medica che opera negli ambiti educativo, preventivo e assistenziale ma presenta alcuni limiti che potrebbero inficiarne l'iter parlamentare.
- In primis, il titolo stesso del disegno di legge parla di operatore sanitario naturopata; questa dicitura appare contraddittoria con la natura non medica della naturopatia ribadita all'interno dello stesso disegno di legge al comma 2 dell'articolo 2. In passato fraintendimenti di tal genere hanno reso vani diversi tentativi di dare alla naturopatia un corpus normativo approvabile.
- In secondo luogo questo Disegno di Legge, ricalcando la prima stesura della vecchia Progetto Lucchese (presentato nella XIV legislatura - 2001/2006 - e mai giunto al voto delle aule parlamentari) parla dell'istituzione di un titolo quadriennale post diploma da raggiungere attraverso l'ottenimento di 240 crediti formativi. Calcolando che un anno accademico universitario consta di 60 crediti, si evince che il progetto appare pensato per trasformare il diploma di Naturopatia in un vero e proprio corso universitario a tempo pieno. Questo appare il limite maggiore del progetto (la proposta di legge Lucchese era fallita proprio per questo motivo nel 2006), anche alla luce del fatto che nessuna Università italiana appare all'oggi attrezzata per un simile progetto.
- Ricordiamo comunque che, se anche questo progetto dovesse essere approvato, non riguarderebbe i naturopati formatisi in passato o quelli attualmente in formazione. Ogni legge che regolamenta una nuova professione contiene sempre dei criteri di sanatoria per consentire l’inserimento negli albi professionali agli studenti che – precedentemente all’approvazione delle legge- avessero frequentato dei corsi o già intrapreso un attività lavorativa in quell’ambito.
- Infine, il fatto che a presentare la legge in esame sia stato un gruppo di senatori tutti appartenenti all'opposizione non depone a favore di una rapida calendarizzazione della legge stessa. La FINR seguirà con attenzione gli sviluppi del progetto e informerà tempestivamente i naturopati associati di ogni novità in merito.
Clicca qui per leggere relazione e proposta di legge sul sito del Senato. (una volta aperta la pagina clicca in alto a destra "documento completo")
La Corte Costituzionale ferma la Legge del Piemonte
La Corte costituzionale con sentenza n.93 del 11/4/2007 ha dichiarato l'illegittimità della Legge regionale sugli operatori bionaturali promulgate dalla Regione Piemonte il 12 -12-2006. La motivazione è la medesima che aveva indotto in passato la suprema corte a fermare due volte le leggi prodotte dalla regione Piemonte stessa, nonchè quelle promulgate dalle regioni Veneto e Liguria: l'illiceità, da parte di un ente locale a legiferare in materia di nuove professioni, ritenendo che soltanto lo Stato lo possa costituzionalmente fare. Tale illiceità, in quest'ultima pronuncia della corte come nelle precedenti, permane anche in presenza di leggi che non abbiano direttamente in oggetto una nuova figura professionale, ma come in questo caso le norme in materia di discipline bio-naturali.
L'attuale disciplina giurisprudenziale della Corte Costituzionale ribadisce che è lo Stato l'unico ente legittimato costituzionalmente a produrre leggi che riguardino professioni prive di tutela legislativa. Occorre in sostanza che sia lo Stato a determinare i principi fondamentali di una nuova professione. Solo a questo punto le regioni possono intervenire. Questa pronuncia non modifica in alcun modo la situazione attuale della Naturopatia in Italia, ma ribadisce che dovrebbe intervenire quanto prima lo Stato a "riempire" questo vuoto legislativo, dato che da 6 anni ad oggi (la prima legge della regione Piemonte risale al 2002) ben 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Veneto) si sono pronunciate sulla materia promulgando proprie Leggi, segno evidente che sul territorio emerge con sempre maggior forza la necessità e il legittimo desiderio di avere un quadro di riferimento normativo preciso. A piè di pagina trovate il testo completo della sentenza della Corte Costituzionale.
Riscritta la Legge Regionale Emiliana
La giunta regionale dell'Emilia Romagna, nella seduta del 12 febbraio 2008, ha approvato una nuova Legge "sull'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere" (N. 62/2008, scaricabile qui sotto). Questo provvedimento è stato con ogni probabilità adottato dall'assemblea legislativa emiliana a seguito delle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso negli ultimi anni, in particolare la n.300 del 10/7/07 (scaricabile qui sotto) che ha dichiarato illegittime le leggi in materia delle regioni Veneto e Liguria. L'illegittimità, come più volte ribadito dalla suprema corte, deriva dal fatto che gli enti locali non possono legiferare in materia di nuove professioni. La precedente Legge Emiliana (la n. 162 del 2005, anch'essa scaricabile qui a fianco) si chiamava "Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere", quindi interveniva specificamente nella materia dichiarata di esclusiva competenza dello Stato. Con questa nuova legge l'istituzione regionale intende prevenire che pronunciamenti simili a quelli già licenziati dalla Corte possano riguardare anche proprie deliberazioni. I contenuti del titolo I della nuova Legge (quello che interessa i naturopati, il titolo II riguarda i centri benessere), appaiono molto simili a quelli del provvedimento precedente; mancano però - per lo stesso motivo che ha addotto alla riscrittura della legge 162/2005 - indicazioni specifiche sull'iter formativo e sulle materie oggetto della naturopatia. Come in quel caso, occorrerà attendere i decreti attuativi che la rendano operativa. Ancora una volta, in ogni caso, le regioni si dimostrano gli enti pubblici più attivi nell'intervenire su una materia tuttora priva di tutela istituzionale, a sottolineare la necessità e l'urgenza di una chiarificazione normativa della naturopatia nel nostro paese.
La Corte Costituzionale ferma le Leggi veneta e ligure
La Corte costituzionale con sentenza n.300 del 10/7/2007 ha dichiarato l'illegittimità delle Leggi regionali sugli operatori bionaturali promulgate dalle Regioni Liguria (Legge n.119, 9-3-2006) e Veneto (legge n.19, 6-10-2006). La motivazione è la medesima che aveva indotto precedentemente la suprema corte a fermare due volte le leggi prodotte dalla regione Piemonte, ente che per primo aveva legiferato in materia: l'illiceità, da parte di un ente locale (quale che sia) a legiferare in materia di nuove professioni, ritenendo che soltanto lo Stato lo possa costituzionalmente fare. (Tale illiceità, in quest'ultima pronuncia della corte, permane anche in presenza di leggi che non abbiano direttamente in oggetto una nuova figura professionale, ma semplicemente la formazione o la tutela dei consumatori in merito alle professioni oggetto della legge). L'attuale disciplina giurisprudenziale adottata in seno alla Corte Costituzionale ribadisce dunque che è lo Stato l'unico ente legittimato costituzionalmente a produrre leggi che riguardino professioni prive di tutela legislativa. Occorre in sostanza che sia lo Stato a determinare i principi fondamentali di una nuova professione. Solo a questo punto le regioni possono intervenire. Questa pronuncia non modifica in alcun modo la situazione attuale della Naturopatia in Italia, ma ribadisce che dovrebbe intervenire quanto prima lo Stato a "riempire" questo vuoto legislativo.
Documentazione scaricabile in PDF
Domanda d'iscrizione naturopata diplomato 2010
Domanda d'iscrizione naturopata in formazione
Mansionario e codice deontologico
Profilo del naturopata Riza,Consenso informato
Principali modalità fiscali e normative
Diciture pubblicitarie e informative corrette
Fac simile Polizza assicurativa Aurora









