Federazione Italiana dei Naturopati Riza
Via anelli 4, 20122 Milano tel. 02 58459636
finr@riza.it
L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, attivo da venticinque anni nel settore della formazione e dell'aggiornamento, ha dato vita a una Scuola di Naturopatia finalizzata a formare i Naturopati, ovvero gli operatori del benessere. Vista la relativa novità di questa figura professionale non-medica e la mancanza di una definizione chiara del suo ambito operativo, l'Istituto ha ritenuto opportuno creare una Federazione che riunisca i Naturopati diplomati e in formazione presso la Scuola, delinearne il profilo stilando un “Mansionario del Naturopata” nonché un “Codice Deontologico” della Scuola di Naturopatia, un "profilo del naturopata" e un "consenso informato" da far leggere e firmare ai clienti.
La domanda d’iscrizione per il naturopata diplomato è scaricabile qui.
La documentazione per i nuovi iscritti alla scuola è scaricabile a fondo pagina (scheda d'iscrizione naturopata in formazione*, mansionario e codice deontologico, statuto, profilo e consenso, modalità fiscali e normative, diciture corrette, fac simile dell'assicurazione) *IMPORTANTE: la scheda d'iscrizione in formazione va scaricata, compilata e restituita ai propri tutor dai nuovi iscritti come dagli iscritti ai secondi e terzi anni.
Direttiva UE, per i naturopati non cambia nulla!
Il 1° maggio 2011 entrerà in vigore la direttiva 2004/24/CE riguardante il codice comunitario dei “medicinali vegetali o di origine vegetale”, che ha destato numerose preoccupazioni fra i naturopati.
Da quella data i prodotti erboristici potranno essere commercializzati come “farmaci” o recare indicazioni di tipo terapeutico solo rispettando una serie di parametri e comparendo in un elenco appositamente creato dall’Agenzia Europea del Farmaco. In questa forma saranno prescrivibili solo dai medici. Gli stessi prodotti però potranno continuare ad essere commercializzati come integratori alimentari, continuando ad essere utilizzabili dai naturopati (sotto forma di oligoelemeti, gemmoderivati, oli essenziali….)
La direttiva in questione non parla in alcun modo di limitazioni all'uso delle piante e dei loro derivati; naturopati potranno quindi continuare ad utilizzarli liberamente e a suggerirne l’uso ai propri clienti.
La FINR ribadisce quindi che per i naturopati non cambia nulla e saluta altresì con soddisfazione il fatto che la Comunità Europea riconosca finalmente la validità e l’efficacia dei prodotti di origine erboristica al punto da aver preparato per loro un percorso di validazione attraverso una serie di parametri simili ai percorsi dedicati ai farmaci tradizionali.
Conseguentemente, le notizie allarmistiche presenti in internet circa i contenuti della direttiva e le voci che l’accompagnano (“saranno proibiti tutti i preparati fino ad oggi chiamati integratori alimentari, saranno proibiti tutti gli insegnamenti di tutte le metodiche terapeutiche alternative, saranno chiuse tutte le scuole omeopatiche ed altre scuole di terapie naturali…”) sono prive di fondamento.
Riscritta la Legge Regionale Emiliana
La giunta regionale dell'Emilia Romagna, nella seduta del 12 febbraio 2008, ha approvato una nuova Legge "sull'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere" (N. 62/2008, scaricabile qui sotto). Questo provvedimento è stato con ogni probabilità adottato dall'assemblea legislativa emiliana a seguito delle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso negli ultimi anni, in particolare la n.300 del 10/7/07 (scaricabile qui sotto) che ha dichiarato illegittime le leggi in materia delle regioni Veneto e Liguria. L'illegittimità, come più volte ribadito dalla suprema corte, deriva dal fatto che gli enti locali non possono legiferare in materia di nuove professioni. La precedente Legge Emiliana (la n. 162 del 2005, anch'essa scaricabile qui a fianco) si chiamava "Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere", quindi interveniva specificamente nella materia dichiarata di esclusiva competenza dello Stato. Con questa nuova legge l'istituzione regionale intende prevenire che pronunciamenti simili a quelli già licenziati dalla Corte possano riguardare anche proprie deliberazioni. I contenuti del titolo I della nuova Legge (quello che interessa i naturopati, il titolo II riguarda i centri benessere), appaiono molto simili a quelli del provvedimento precedente; mancano però - per lo stesso motivo che ha addotto alla riscrittura della legge 162/2005 - indicazioni specifiche sull'iter formativo e sulle materie oggetto della naturopatia. Come in quel caso, occorrerà attendere i decreti attuativi che la rendano operativa. Ancora una volta, in ogni caso, le regioni si dimostrano gli enti pubblici più attivi nell'intervenire su una materia tuttora priva di tutela istituzionale, a sottolineare la necessità e l'urgenza di una chiarificazione normativa della naturopatia nel nostro paese.
La Corte Costituzionale ferma le Leggi veneta e ligure
La Corte costituzionale con sentenza n.300 del 10/7/2007 ha dichiarato l'illegittimità delle Leggi regionali sugli operatori bionaturali promulgate dalle Regioni Liguria (Legge n.119, 9-3-2006) e Veneto (legge n.19, 6-10-2006). La motivazione è la medesima che aveva indotto precedentemente la suprema corte a fermare due volte le leggi prodotte dalla regione Piemonte, ente che per primo aveva legiferato in materia: l'illiceità, da parte di un ente locale (quale che sia) a legiferare in materia di nuove professioni, ritenendo che soltanto lo Stato lo possa costituzionalmente fare. (Tale illiceità, in quest'ultima pronuncia della corte, permane anche in presenza di leggi che non abbiano direttamente in oggetto una nuova figura professionale, ma semplicemente la formazione o la tutela dei consumatori in merito alle professioni oggetto della legge). L'attuale disciplina giurisprudenziale adottata in seno alla Corte Costituzionale ribadisce dunque che è lo Stato l'unico ente legittimato costituzionalmente a produrre leggi che riguardino professioni prive di tutela legislativa. Occorre in sostanza che sia lo Stato a determinare i principi fondamentali di una nuova professione. Solo a questo punto le regioni possono intervenire. Questa pronuncia non modifica in alcun modo la situazione attuale della Naturopatia in Italia, ma ribadisce che dovrebbe intervenire quanto prima lo Stato a "riempire" questo vuoto legislativo.
Documentazione scaricabile in PDF
Domanda d'iscrizione naturopata in formazione
Mansionario e codice deontologico
Profilo del naturopata Riza,Consenso informato
Principali modalità fiscali e normative
Diciture pubblicitarie e informative corrette
Fac simile Polizza assicurativa Aurora








